Oggi visto discreta mostra sui pittori ungheresi a Roma nella prima metà del Novecento. Benché vi sia un video di Mussolini in visita alla loro esposizione nel 1938, i curatori riescono a non pronunciare mai la parola “fascismo” o “regime fascista” e a non fare motto su quale destino riservo’ il duro regime filonazista ungherese a questi artisti durante la guerra e a quello cui è principalmente consacrata la mostra, Molhony-Nagy. L’arte è Arte, quindi non ha storia.
Forse no.
Più tardi al tavolino di una gelateria due ragazzi, chiaramente militanti politici, stanno rifacendo il mondo, come a tutti capita, a base di sardine, pesce poco apprezzato, ma sempre meglio del loro aborrito rivale, e riforme costituzionali. Quello più sveglio, forte accento emiliano, proclama, procurandomi un sussulto, la necessità di abolire più o meno il parlamentarismo, soprattutto bicamerale, in quanto ormai inadatto, a cosa non si sa. O meglio, io un’idea del cui prodest l’avrei. Lui apparentemente un po’meno.
Dopo una mezz’ora di questo andazzo non ce la faccio più. Con il tono più distaccato e calmo che riesco ad assumere mi volto e fissandolo negli occhi: “Vede, io non ho nessuna simpatia per Salvini. Ma dopo quello che ho sentito voterei persino lui, pur di fermare un simile stravolgimento del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti che garantiva.” E alzo il coturno.
Nei suoi occhi credo di avere visto un sentimento non proprio pacifico.
Ma a questa gente che sta distruggendo il nostro patto sociale bisogna far capire che si deve fermare.
O sparire.
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domenica 19 gennaio 2020
mercoledì 27 dicembre 2017
Un compleanno (non ancora il mio)
Il 27 dicembre è il compleanno della Costituzione della Repubblica italiana.
A me piace ricordare in particolar modo questa parte:
Titolo III - Rapporti economici Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Cosa sono i diritti che la Costituzione grantisce al lavoro e tramite quale processo storico si arrivò alla loro elaborazione e oggi al loro smantellamento progressivo.
Titolo III - Rapporti economici Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Cosa sono i diritti che la Costituzione grantisce al lavoro e tramite quale processo storico si arrivò alla loro elaborazione e oggi al loro smantellamento progressivo.
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sabato 24 settembre 2016
Bandire nell’ombra - Shadowban
“Sembra un nome
salgariano. Del resto questa è un’avventura salgariana. Quando arrivano i
pirati di Mompracem? Tigrotti, all’arrembaggio…”
“Leggi troppi romanzi d’avventura.
Datati, per giunta. Chi sarebbe il bandito?”
“Un blogger che frequento…”
“Ah, ci mancava questa. Uno
di quei siti tutti zucchero e burro…”
“Giammai. L’autore è
magro come un chiodo. E poi, io sono contro lo zucchero.”
“Allora diffonderà
immagini pedopornografiche!”
“Macché. Un sito dei più
austeri.”
“Dev’essere una gran
noia. Ma allora, perché?”
“Twitter sostiene di
averlo individuato come spammer. Quindi lo bandisce nell’ombra, cioè quando scrive
dei tweet per segnalare i post del suo blog, non li fa arrivare a chi lo segue.
E non solo. Se i suoi lettori rilanciano i tweet per conto loro, blocca pure
quelli. E ai nuovi lettori il sito viene segnalato come pericoloso.”
“Lo dicevo io. Con tutta
quella roba da mangiare sui blog che segui tu, questi qui come minimo spacciano
PM.”
“Ma no, ti dico. Né PM e
neppure una cupcakes. Guarda, non parla nemmeno una volta di E.V.O.”
“Vuoi dire l’ego di
quello che sta..? Ma questo qui, che lo segui a fare? Si sa che tu sei un po’
perversa, ma…”
“Mi piacciono gli
approcci complessi, che vuoi. Lì ne trovi a iosa.”
“Appunto, perversione. Perché
non accontentarsi delle piccole cose semplici, che fanno bella la vita… Ma,
adesso che mi ci fai pensare, perché bisognerebbe bandire un tizio che già
seguiranno in pochi, se la fa tanto difficile? Deve averla fatta grossa, eh!
Davvero poco raccomandabile! Chi è costui?”
“Un magistrato…”
“Ma è passata l’epoca! E poi
chi se li fila più i magistrati, adesso. Hai notato? Con tutta la corruzione
che c’è al giorno d’oggi, i magistrati non dicono mai una parola. Lo fanno i
politici, stavolta. Strano, però… o no?
Ma basta col passato. Tu
sei fuori moda, come sempre. Questo qui chissà dove metteva le mani in pasta nel
tempo libero, te lo dico io…”
“Tempo libero?
Impossibile. Non ha tempo libero. Lavora.”
“Be’, ma ogni tanto
smetterà pure…”
“Non ci giurerei. Bisognerebbe
chiedere a sua moglie… Ma non lo so, non lo conosco. Lo leggo soltanto.”
“D’accordo, ma cosa
leggi? Di cosa parla tutto il tempo questo magistrato spammer così pericoloso?”
“Ah, be’, di una sola
cosa, in fondo.”
“Ah. Pure il maniaco… lo
dicevo io! Non c’è fumo senza arrosto, fidati, quelli lì di Twitter, un gigante
USA… figurati. Sapran bene quello che fanno… E poi, questa cosa di cui parla
sempre? Cosa sarebbe, eh? Ecco, vedi? ecco perché l’hanno beccato come spammer,
braviii!!! Si fosse stato un po’ zitto…”
La campagna referendaria
entra nel vivo col passare delle settimane. Sul blog in questione non si parla
specificamente del referendum, ma di come la Costituzione della Repubblica
italiana approvata nel 1948 sia stata concepita, costruita e poi smantellata aseconda delle correnti ideologiche che hanno preso di volta in volta ilsopravvento in questi settant’anni e con essa, fatalmente, i rapporti economici e sociali, quindi le nostre condizioni di vita.
Com’è come non è, da
alcuni giorni è diventato impossibile segnalarne i post via twitter, malgrado
tutti i tentativi di contattare l’azienda per segnalare l’errore. Una scappatoia
è quella di terminare l’indirizzo con un “.com” anziché “.it” ( http://orizzonte48.blogspot.com/ ), un’altra di incapsulare l’indirizzo con tinyurl,
oppure di seguire su Twitter @smigol73 @tricellla @Giove09 e @sil_viar0
che segnalano i post di
Orizzonte48.
Sull’abitudine di Twitter
di utilizzare lo shadow ban, vale a dire la mancata consegna dei tweet ai
lettori senza che il mittente sia avvertito, come mezzo per filtrare opinioni
non gradite (ma non per questo illecite) si può leggere questo pezzo. Sì, pare
che anche il suo autore sia stato bandito da Twitter…
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